\paperw8895 \margr0\margl0 \plain \fs20 \f1 \fs24 Col negoziato per lÆadesione dei quattro paesi dellÆ\b \cf4 \ATXht1611 EFTA\b0 \cf0 \ATXht0 si Φ aperto il dibattito sui proble
mi istituzionali derivanti giα da questo ulteriore allargamento e a maggior ragione da quello ancor pi∙ ampio e variegato che si prospettava. I precedenti allargamenti si erano effettuati in dimensioni e con gradualitα tali da consentire adeguamenti di f
acile applicazione al quadro istituzionale esistente prima di Maastricht. Ma giα a Maastricht, oltre alla prevista conferenza intergovernativa del 1996 per verificare lo stato di attuazione del Trattato e intraprendere le opportune revisioni, una ædichia
razioneÆ indicava la scadenza del giugno 1994 per la revisione del numero dei componenti della Commissione e del Parlamento in conseguenza dellÆunificazione della Germania e del previsto ingresso dei paesi dellÆEFTA. E nel dicembre del 1993 unÆaltra ædic
hiarazioneÆ del Consiglio europeo riunito a Bruxelles annunciava e disponeva che la Conferenza intergovernativa convocata per il 1996 ôoltre allÆesame della funzione legislativa del Parlamento europeo e agli altri punti stabiliti nel Trattato della Union
e Europea, avvierα lÆesame del problema del numero dei membri della Commissione e della ponderazione dei voti degli Stati membri in sede di Consiglio. Esaminerα inoltre le misure necessarie ad agevolare i lavori delle istituzioni e a garantirne lÆefficac
e funzionamentoö.\par
Tre mesi dopo, i dodici paesi della Unione pre-allargamento, in una riunione informale del Consiglio Affari generali tenutosi a Ioßnnina (sotto la presidenza greca, 26-27 marzo) giungevano alla decisione - con quello che fu poi chi
amato il ôcompromesso di Ioßnninaö - di invitare il Parlamento, il Consiglio e la Commissione a elaborare relazioni riguardo alla messa in opera del \b \cf4 \ATXht2311 Trattato di Maastricht\b0 \cf0 \ATXht0 , da trasmettere a un gruppo di lavoro composto
da rappresentanti dei ministri degli Esteri, istituito dal Consiglio europeo di Corf∙ nel giugno 1994 e incaricato di elaborare proposte di riforma delle istituzioni europee per la prevista Conferenza intergovernativa del 1996. Il singolare ricorso al æ
compromessoÆ in luogo della decisione, dovuto soprattutto a esigenze e obiezioni avanzate dal governo britannico, Φ chiaramente indicativo della complessitα e difficoltα di trovare soluzioni istituzionali adeguate ai problemi derivanti dallÆintreccio di
æapprofondimentoÆ e æallargamentoÆ dellÆUnione.\par
Di fronte a tali problemi e prospettive, che si proiettano sulle sorti e sul ruolo dellÆEuropa alla fine di questo secolo, il progetto di riforma - anzi, di nuovo impianto istituzionale - pi∙ organico
e lungimirante Φ certamente quello del Progetto Herman approvato dal Parlamento europeo. Esso potrebbe davvero inaugurare una nuova epoca per lÆ\b \cf4 \ATXht2111 europeismo\b0 \cf0 \ATXht0 , rendendone protagonisti non gli Stati nazionali, ma i cittadin
i dÆEuropa. Questo Φ il significato profondamente innovativo del passaggio dal Trattato alla Costituzione come base giuridica e progettuale dellÆUnione: allÆorigine e a fondamento, non pi∙ la volontα, le esigenze e convenienze degli Stati nazionali sovra
ni, bens∞ i diritti e i doveri dei cittadini europei. Quindi impianto istituzionale non pi∙ prevalentemente intergovernativo, ma interamente sovranazionale e capace di realizzare, finalmente, il proposito federalista che ha sempre animato lÆeuropeismo.